Ecco le disposizioni tecniche antincendio da osservare Malgrado le norme sulla prevenzione incendi nei condomini risalgono a quasi 15 anni fa, molto ancora resta da fare per assicurare ai nostri edifici una dotazione antincendio che riduca al minimo i danni ed i rischi del fuoco nelle abitazioni.
E sebbene i nuovi edifici devono assolutamente essere dotati degli impianti previsti dal legislatore, poco o nulla è stato fatto per le abitazioni costruite prima del 1986, anno in cui sono state introdotte le norme sulla sicurezza antincendio.
Occorre ricordare che gli impianti antincendio sono obbligatori in tutti gli edifici civili, vecchi o nuovi, con altezza uguale o superiore a 12 metri.
La principale norma di riferimento è il Decreto ministeriale 246/87, mentre per le autorimesse occorre fare riferimento al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Le disposizioni ministeriali fissano innanzitutto i requisiti che deve avere l’area di accesso all’edificio (dal passo carraio in poi), per permettere alle autopompe dei vigili del fuoco di avvicinarsi all’edificio.
Per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza antincendio deve essere inoltre garantita la possibilità di accostamento delle autoscale a qualsiasi finestra o balcone. Altre norme tecniche regolamentano l’ampiezza del vano scale e di quello dell’ascensore, la larghezza delle scale stesse e dei pianerottoli, oltre a prescrivere l’uso di determinati tipi di materiali per la realizzazione stessa delle strutture dell’edificio.
Ad esempio, gli idranti sono obbligatori per gli edifici con altezza superiore ai 24 metri, che negli edifici che superano i 32 metri deve esserci una illuminazione di sicurezza che indichi le vie di fuga, che le condutture del gas devono essere esterne all’edificio e sono ammessi attraversamenti solo a condizioni opportunamente regolate. Oltre, però al possesso di impianti adeguati, il Legislatore ha altresì stabilito che gli impianti stessi devono essere sottoposti a verifica periodica per accertare la loro continua funzionalità nel tempo. Insomma una serie di regole apparentemente onerose (anche economicamente), ma il cui rispetto è fondamentale per garantire la sicurezza nelle nostre abitazioni. Dopo tanti anni in cui la legge è entrata in vigore, non passa giorno che sui nostri quotidiani non appaiono casi di incendio, fughe di gas, esplosioni, ecc. dalle conseguenze spesso tragiche e il cui compimento poteva essere evitato, magari con qualche estintore a portata di mano, o più semplicemente aprendo le prese di aerazione per il di cui spesso si ignora l’utilità.
Consulente immobiliare n. 727/2004 – Gruppo “Il Sole 24 Ore”
Nel condominio vi sono diversi fattori di rischio incendio, come per esempio i garage, l’impianto di riscaldamento, l’impianto elettrico ecc.
È indispensabile, per la sicurezza dei condomini, che siano adottate tutte le norme precauzionali e siano rispettate le norme di sicurezza contro le principali cause di incendio.
L’amministratore e/o condomini sono responsabili della installazione dei sistemi, delle attrezzature e di tutti i dispositivi antincendio; devono, quindi, fare effettuare verifiche di controllo e provvedere alla manutenzione degli strumenti stessi per garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
Vediamo, sotto forma di domande e risposte, quali sono le norme antincendio che devono essere applicate nel condominio.
Ecco le disposizioni tecniche antincendio da osservare Malgrado le norme sulla prevenzione incendi nei condomini risalgono a quasi 15 anni fa, molto ancora resta da fare per assicurare ai nostri edifici una dotazione antincendio che riduca al minimo i danni ed i rischi del fuoco nelle abitazioni.
E sebbene i nuovi edifici devono assolutamente essere dotati degli impianti previsti dal legislatore, poco o nulla è stato fatto per le abitazioni costruite prima del 1986, anno in cui sono state introdotte le norme sulla sicurezza antincendio.
Occorre ricordare che gli impianti antincendio sono obbligatori in tutti gli edifici civili, vecchi o nuovi, con altezza uguale o superiore a 12 metri.
La principale norma di riferimento è il Decreto ministeriale 246/87, mentre per le autorimesse occorre fare riferimento al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Le disposizioni ministeriali fissano innanzitutto i requisiti che deve avere l’area di accesso all’edificio (dal passo carraio in poi), per permettere alle autopompe dei vigili del fuoco di avvicinarsi all’edificio.
Per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza antincendio deve essere inoltre garantita la possibilità di accostamento delle autoscale a qualsiasi finestra o balcone. Altre norme tecniche regolamentano l’ampiezza del vano scale e di quello dell’ascensore, la larghezza delle scale stesse e dei pianerottoli, oltre a prescrivere l’uso di determinati tipi di materiali per la realizzazione stessa delle strutture dell’edificio.
Ad esempio, gli idranti sono obbligatori per gli edifici con altezza superiore ai 24 metri, che negli edifici che superano i 32 metri deve esserci una illuminazione di sicurezza che indichi le vie di fuga, che le condutture del gas devono essere esterne all’edificio e sono ammessi attraversamenti solo a condizioni opportunamente regolate. Oltre, però al possesso di impianti adeguati, il Legislatore ha altresì stabilito che gli impianti stessi devono essere sottoposti a verifica periodica per accertare la loro continua funzionalità nel tempo. Insomma una serie di regole apparentemente onerose (anche economicamente), ma il cui rispetto è fondamentale per garantire la sicurezza nelle nostre abitazioni. Dopo tanti anni in cui la legge è entrata in vigore, non passa giorno che sui nostri quotidiani non appaiono casi di incendio, fughe di gas, esplosioni, ecc. dalle conseguenze spesso tragiche e il cui compimento poteva essere evitato, magari con qualche estintore a portata di mano, o più semplicemente aprendo le prese di aerazione per il di cui spesso si ignora l’utilità.
Consulente immobiliare n. 727/2004 – Gruppo “Il Sole 24 Ore”
Nel condominio vi sono diversi fattori di rischio incendio, come per esempio i garage, l’impianto di riscaldamento, l’impianto elettrico ecc.
È indispensabile, per la sicurezza dei condomini, che siano adottate tutte le norme precauzionali e siano rispettate le norme di sicurezza contro le principali cause di incendio.
L’amministratore e/o condomini sono responsabili della installazione dei sistemi, delle attrezzature e di tutti i dispositivi antincendio; devono, quindi, fare effettuare verifiche di controllo e provvedere alla manutenzione degli strumenti stessi per garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
Vediamo, sotto forma di domande e risposte, quali sono le norme antincendio che devono essere applicate nel condominio.
Si, il codice penale prevede: – art. 423 – Incendio: «Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni». La disposizione si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica; – art. 424 – Danneggiamento seguito da incendio: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’art. 423-bis»; – art. 425 –
Circostanze aggravanti: «Nei casi preveduti dagli artt. 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere,
cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili».